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LEGGE 23 FEBBRAIO 1995, N. 43
Nuove norme per la elezione dei consigli
delle regioni a statuto ordinario
Art. 7
Non sono ammesse all’assegnazione
dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, nell’intera
regione, meno del 3 per cento dei voti validi, a meno che sia collegato a una
lista regionale che ha superato la percentuale del 5 per cento.
LEGGE 17 FEBBRAIO 1968, N. 108
Norme per la elezione dei consigli regionali
delle regioni a statuto normale
Art. 15
Operazioni dell’ufficio centrale circoscrizionale
e dell’ufficio centrale regionale
1. L’ufficio
centrale circoscrizionale, costituito a norma del precedente articolo 8, entro
ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede
alle seguenti operazioni:
1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle
sezioni;
2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti
voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le
annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in
proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull’assegnazione o meno dei
voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere
rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle
schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, a richiesta
del presidente dell’ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle
operazioni del presente numero, all’ufficio stesso altri magistrati, nel numero
necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.
2. Ultimato
il riesame, il presidente dell’ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere
per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico
plico che - suggellato e firmato dai componenti dell’ufficio medesimo - verrà
allegato all’esemplare del verbale di cui al penultimo comma del presente
articolo.
3. Compiute
le suddette operazioni, l’ufficio centrale circoscrizionale:
a)
determina la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale, nonché la cifra
elettorale di ciascuna lista regionale. La cifra elettorale di lista è data
dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n.
2) del primo comma, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni
della circoscrizione;
b) procede
al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista.
A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il
numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il
quoziente elettorale circoscrizionale; nell’effettuare la divisione trascura
la eventuale parte frazionaria del quoziente.
Attribuisce
quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti
contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.
Se, con
il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in
complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le
operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità
il divisore.
I seggi
che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale;
c) stabilisce
la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non potuti
attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La
determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso
che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si
considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto
alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano
inefficienti per mancanza di candidati;
d)
comunica all’ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il
quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non
attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati
in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti
residui; comunica altresì la cifra elettorale di ciascuna lista regionale;
e)
determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni
candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli
assegnati ai sensi del n. 2) del citato primo comma, ottenuti da ciascun
candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;
f)
determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle
rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l’ordine
di presentazione nella lista.
4. Il
presidente dell’ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati
accertati dall’ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali
la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dalla lettera f)
del precedente comma, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più
elevate.
5. Di
tutte le operazioni dell’ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in
duplice esemplare, il processo verbale.
6. Uno
degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle
sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere
inviati subito dal presidente dell’ufficio centrale circoscrizionale alla
segreteria dell’ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta.
7. Il
secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.
8. L’ufficio
centrale regionale, costituito a norma dell’articolo 8, ricevuti gli estratti
dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali:
1)
determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;
2)
determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. Successivamente
procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso
contrassegno;
3) procede
alla assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi indicati al numero 1).
A tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il
numero dei seggi da attribuire; nell’effettuare la divisione, trascura la
eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il
quoziente elettorale regionale.
9. Divide,
poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il
risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I
seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai
gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso
di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati. A
parità anche di questi ultimi si procede a SORTEGGIO.
10.
I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle
rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente
dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente
circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti
residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente
circoscrizionale.
11.
Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una
lista i cui candidati fossero già stati tutti proclamati eletti dall’ufficio
centrale circoscrizionale, l’ufficio centrale regionale attribuisce il seggio
alla lista di un’altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.
12.
L’ufficio centrale regionale procede al riparto della restante
quota di seggi.
13.
A tal fine effettua le seguenti operazioni:
1)
determina in primo luogo la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna
lista regionale, sommando le cifre elettorali ad essa attribuite ai sensi del
terzo comma, lettera a); individua altresì il totale dei seggi assegnati
ai sensi dei commi precedenti al gruppo di liste o ai gruppi di liste
provinciali collegati a ciascuna lista regionale;
2)
individua la lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale
regionale;
3) qualora
il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista
regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di
seggi pari o superiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio,
proclama eletti i primi candidati compresi nella lista regionale fino alla
concorrenza del 10 per cento dei seggi assegnati al consiglio; i restanti seggi
da attribuire ai sensi del presente comma sono ripartiti tra i gruppi di liste
provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2). A
tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste
provinciali in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell’effettuare
l’operazione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide
poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così
ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun
gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per
i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità
di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi
spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole
circoscrizioni secondo le modalità di cui al decimo e undicesimo comma, ad
iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il
seggio ai sensi del decimo comma. Qualora tutti i posti della graduatoria
abbiano già dato luogo all’assegnazione di seggi, l’attribuzione di ulteriori
seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima
graduatoria;
4) qualora
il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegati alla lista
regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di
seggi inferiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, assegna tutta
la quota dei seggi da attribuire ai sensi del presente comma alla lista
regionale in questione;
5) proclama
quindi eletti tutti i candidati compresi nella lista regionale. Qualora alla
lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, i seggi residui sono
ripartiti tra i gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale. I
seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali e attribuiti nelle
singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al numero 3), secondo,
terzo, quarto, quinto e sesto periodo;
6) verifica
quindi se la cifra elettorale regionale conseguita dalla lista regionale di cui
al numero 2) sia pari o superiore al 40 per cento del totale dei voti
conseguiti da tutte le liste regionali;
7) nel caso
in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se
il totale dei seggi conseguiti dalla lista regionale e dai gruppi di liste
provinciali ad essa collegate sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi
assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo,
assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i
seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti
in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei
seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento
all’unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate
ai sensi del numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo;
8) nel caso
in cui la verifica prevista al numero 6) abbia dato esito positivo,
effettua le operazioni di cui al numero 7) sostituendo alla percentuale
del 55 per cento quella del 60 per cento.
14.
Nei casi di cui ai numeri 7) e 8) del comma
precedente, i seggi assegnati al consiglio ai sensi dell’articolo 2 sono
aumentati in misura pari all’ulteriore quota di seggi assegnati ai sensi dei
predetti numeri.
Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1
Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della
Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni
Art. 5.
Disposizioni transitorie
1.
Fino alla data di entrata in vigore
dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo
comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2
della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta
regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si
effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti
in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza
della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto
Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior
numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale
fa parte del Consiglio regionale. È eletto
alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta
regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a
quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine,
l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali
collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di
consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma
dell'articolo 15 della legge 17.2.68, n. 108, introdotto dal comma 2
dell'articolo 3 della legge 23.2.95, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito
con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste,
in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi
circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste
collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale,
l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio
aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della
conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in
seno al Consiglio regionale.
2.
(...)
15.
Nel caso in cui più gruppi di liste provinciali siano collegati alla
lista di cui al numero 2) del tredicesimo comma, l’ufficio centrale
regionale compila altresì la graduatoria per le eventuali surroghe dei
candidati ai sensi del terzo comma dell’articolo 16. A tal fine divide la cifra
elettorale di ciascuno dei gruppi di liste provinciali di cui al periodo
precedente successivamente per 1, 2, 3, 4 … sino a concorrenza dei candidati
proclamati eletti nella lista regionale e quindi sceglie, tra i quozienti così
ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei candidati eletti,
disponendoli in una graduatoria decrescente. Tale graduatoria viene utilizzata
per le eventuali surroghe di cui al terzo comma dell’articolo 16.
16.
L’ufficio centrale regionale comunica agli uffici centrali
circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i
seggi in base al riparto di cui ai precedenti commi.
17.
Di tutte le operazioni dell’ufficio centrale regionale viene
redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è consegnato alla
presidenza provvisoria del consiglio regionale nella prima adunanza del
consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l’altro è depositato nella
cancelleria della corte di appello o, per il Molise, del tribunale.
18.
Per ogni lista della circoscrizione alla quale l’ufficio
centrale regionale ha attribuito il seggio, l’ufficio centrale circoscrizionale
proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali
eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.
Art. 16
Surrogazioni
1.
Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se
sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e
circoscrizione, segue immediatamente l’ultimo eletto.
2.
La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del
consigliere proclamato a seguito dell’attribuzione fatta dall’ufficio centrale
regionale.
3.
Nel caso in cui si renda necessaria per qualsiasi causa la
sostituzione di un consigliere proclamato eletto nella lista regionale, il
seggio è attribuito al primo dei candidati non eletti inclusi nella lista regionale
e, qualora questa abbia esaurito i propri candidati, al gruppo di liste
contrassegnate dallo stesso contrassegno secondo la graduatoria di cui al
quindicesimo comma dell’articolo 15. Il seggio spettante al gruppo di liste
viene quindi assegnato alla circoscrizione secondo le disposizioni di cui al
decimo e all’undicesimo comma del medesimo articolo. Nella circoscrizione il
seggio è attribuito al candidato che nella lista segue immediatamente l’ultimo
eletto.
◊ ◊
◊
PREFERENZE
(in grassetto gli
eletti)
. .
~
. . . S I M U L A Z I O N I . . .
COME SAREBBE ANDATA SE FOSSE STATO ELETTO
PRESIDENTE PAOLO DI LAURA FRATTURA ?
. .
~
QUANTI CONSIGLIERI ?
(nella prima colonna a
sinistra il numero dei seggi spettanti ai gruppi sconfitti;
nelle due strisce
oblique nelle celle bianche il corrispondente numero dei seggi aggiuntivi
attribuiti ai gruppi vincitori per assicurare loro il 60% o il 55% del totale;
nelle due righe
orizzontali di colore bianco e grigio nelle celle bianche il conseguente numero
complessivo dei seggi assegnati al Consiglio regionale)
per
osservazioni, chiarimenti ecc.
Antonio ABORGNA ∙
Fabio ALLEGRETTO ∙ Stefano AMICONE ∙ Gianbattista AMORUSO ∙
Nicola ANACORETA ∙ Vittorio ANTENUCCI ∙ Fulvio ANTENUCCI ∙
Gabriele ASSOGNA ∙ Giuseppe ATTADEMO ∙ Fiore AUFIERO ∙
Gennaro AULITANO ∙ Anna AURISANO ∙ Elisa AVERSANO ∙ Giuseppe
BARANELLO ∙ Luigi BARBIERI ∙ Michele BARREA ∙ Armando
BARTOLOMEO ∙ Antonio BATTISTA ∙ Adelmo BERARDO ∙ Lucio
BERNARDO ∙ Antonio BERTOLDO ∙ Maria BIANCHINI
Luigi BIONDI ∙
Giuseppe BISCARDI (Pino) ∙ Vincenzo BIZZARRO ∙ Flavio BOCCARDO ∙
Vincenzo BOIANELLI ∙ Cinzia BONETTO ∙ Carmela BONIFACIO ∙
Massimo BOSCO ∙ Cosmo BOTTIGLIERI ∙ Carmine BRUNETTI ∙
Gianenzo BRUNO ∙ Antonio BUCCI ∙ Giovanni BUCCIARELLI ∙
Guglielmo CACCHIARELLI (Nino) ∙ Maurizio CACCIAVILLANI ∙ Gerardo
CAFARO ∙ Patrizia CALENDA ∙ Filomena CALENDA ∙ Giuseppe C.
CAMPOFREDANO (Pino) ∙ Franco CAPONE ∙ Giuseppe CAPPELLA
Nevio CARISSIMO ∙
Cristofaro CARRINO ∙ Dino CASOLINO ∙ Nicola CAVALIERE ∙
Maurizio CECERE ∙ Pasquale CENCI ∙ Amedeo CHIANTESE ∙ Antonio
CHIEFFO ∙ Gennaro CHIERCHIA ∙ Raffaella CIAVARELLA ∙ Mario
CICCHETTI ∙ Domenico CICCHETTI (Mimmo) ∙ Michelina CICCONE ∙
Domenico CINOCCA ∙ Salvatore CIOCCA ∙ Domenico CIOFFI ∙
Francesco COCCO ∙ Michele COCOMAZZI ∙ Orestina COIA ∙ Nicola
COLARUSSO ∙ Francesco COLELLA ∙ Amedeo COLOZZA
Stefania COLURSO
∙ Nadia COPPOLONE ∙ Pasquale CORALLO ∙ Mario CORNACCHIONE ∙
Silvio CORONA ∙ Nicandro COTUGNO ∙ Ivano COTUGNO ∙ Daniele
COVATTA ∙ Simone CRETELLA ∙ Angela CROLLA ∙ Daniele CUSCUNÀ ∙
Russo CUSTODE ∙ Maria Teresa D'ACHILLE ∙ Graziano D'AGOSTINO ∙
Maria Teresa D'AGOSTINO ∙ Antonio D'AIMMO ∙ Pardo Antonio D'ALETE ∙
Alfredo D'AMBROSIO ∙ Antonio D'AMBROSIO ∙ Maurizio D'AMICO ∙
Gigino D'ANGELO ∙ Giuseppe D'ANGELO
Salvatore
D’ANTINO ∙ Domenico DE ANGELIS ∙ Lucio DE BERNARDO ∙ Maria
Lucia DE CAMILLIS ∙ Fabio DE CHIRICO ∙ Ennio DE FELICE ∙
Valeria DE ROSA ∙ Francesco Paolo DE SANTIS ∙ Domenico DEL CIOTTO ∙
Giuseppe DEL GIUDICE ∙ Giuseppe D'ELIA ∙ Riccardo DELL'ORCO ∙
Cosimo DENTIZZI (Nino) ∙ Antonio DI BIASE ∙ PasqualHumbert DI CHIRO
∙ Gino DI CIOCCO ∙ Luciana DI CRISCIO ∙ Pasquale DI
CRISTOFARO ∙ Felice DI DONATO ∙ Francesco DI FALCO ∙ Agostino
DI GIACOMO
Giovanni DI GIORGIO
∙ Patrizia DI GIUSEPPE ∙ Antonello DI IORIO ∙ Paolo DI LAURA
FRATTURA ∙ Francesco DI LENA ∙ Alfredo DI LISA ∙ Celeste DI
LIZIO ∙ Francesco DI LUCIA ∙ Vincenzo DI LUOZZO ∙ Francesco
DI MAIO ∙ Pasquale DI MARIA ∙ Carmelino DI MARZO ∙ Vincenzo
DI NARZO ∙ Giuseppe DI NONNO ∙ Giulia DI PAOLA ∙ Adele DI
PARDO ∙ Camillo DI PASQUALE ∙ Cristiano DI PIETRO ∙ Egildo DI
PILLA ∙ Ezio DI PINTO ∙ Lucia DI RIENZO ∙ Filoteo DI SANDRO ∙
Enrico Bruno DI SIENA
Sergio DI VICO ∙
Antonio EPIFANIO ∙ Simona ESPOSITO ∙ Michelangelo Saverio FALCONE ∙
Enrico FANELLI ∙ Pasqualino FARDELLA ∙ Antonio FEDERICO ∙
Vera FELICE ∙ Olindo FERGNESE ∙ Mario FEROCINO ∙ Luca FIDELBO
∙ Fernando FORNI ∙ Carmine FRANCO ∙ Paolo FRASCATORE ∙
Enrico FRATANGELO ∙ Antonio FRATIPIETRO ∙ Michele FRENZA ∙
Angiolina FUSCO PERRELLA ∙ Davide GABRIELE ∙ Erminia GATTI ∙
Lello GIANCOLA ∙ Ida GIANFAGNA ∙ Giovanni GIANFELICE
Fortunato
GIANNANGELO ∙ Angelo GIANNINI ∙ Marco GIAMPAOLO ∙ Nicolina
GIGLIO ∙ Giancarlo GIOVANNITTI ∙ Giuliano FABRIZIO ∙ Vincenzo
GIULIANO ∙ Vincenzo Valentino GLAVE ∙ Gabriele Rosario GUARINO ∙
Alessio IADAROLA ∙ Marcello IADISERNIA ∙ Rita IAMMARINO ∙
Orlando IANNOTTI ∙ Giuseppe IGLIERI ∙ Antonio INCOLLINGO (Tony) ∙
Angelo IOCCA ∙ Domenico IOFFREDI ∙ Sorride IOFFREDI (Gianni) ∙
Michele IORIO ∙ Nadia IULIANO ∙ Domenico IZZI (Mimmo)
Nicola LALLI ∙
Nunziata LATTANZIO (Nunzia) ∙ Danilo LEVA ∙ Antonio LIBERATORE ∙
Michele LOMBARDI ∙ Pasquale LOPRIORE ∙ Simona LUNAZZI CORIZZA ∙
Pasquale LUSTRATO ∙ Annamaria MACCHIAROLA ∙ Stefano MAGGIANI ∙
Florindo MAGNIFICO ∙ Rosa MANCINI ∙ Angelo MANCINI ∙ Dario
MANCINI ∙ Giovancarmine MANCINI ∙ Domenico MANCINO ∙
Costantino MANES GRAVINA ∙ Luca MANOCCHIO ∙ Antonio MANOCCHIO
(Antonello) ∙ Mario MARRACINO
Pasquale
MARCANTONIO ∙ Daniele MARCHESANI ∙ Maria MARINARO ∙ Franco
Giorgio MARINELLI ∙ Pasquale MARINO ∙ Annalisa MARONCELLI ∙
Domenico MARUCCI ∙ Gino Donnino MASCIA ∙ Floriana MASSARELLI ∙
Roberto MASTRANGELO ∙ Samanta MASTRANGELO ∙ Giovanni Antonio
MATELLI ∙ Raffaele MAURO ∙ Nicola Antonio MAZZOCCO ∙ Gianni
MEFFE ∙ Vincenzo MELILLO ∙ Gabriele MELOGLI ∙ Demetrio
MENDOZZI ∙ Giorgia MIGLIACCO ∙ Nicola MINIELLO
Giuseppe MOFFA ∙
Nicolas MOFFA ∙ Antonino MOLINARO ∙ Filippo MONACO ∙ Antonio
MONACO ∙ Luigi MONTAGANO ∙ Pietro Giuseppe MONTANARO ∙ Mario
MONTANARO ∙ Salvatore MUCCILLI ∙ Giovanni MUCCIO ∙ Vincenzo
MUGNANO ∙ Ruben Angelo MURAZZO ∙ Liberatore Antonio NATALE ∙
Mauro NATALE ∙ Mauro NATALINI ∙ Luigi NERI ∙ Claudia NERI ∙
Piero NERI ∙ Maria Michela NIRO ∙ Vincenzo NIRO ∙ Nicola
OCCHIONERO ∙ Lucia OLAZZA ∙ Nicandro OTTAVIANO
Fabio OTTAVIANO ∙
Dario OTTAVIANO ∙ Maira PALLADINO ∙ Vincenzo PALLANTE ∙
Quintino PALLANTE ∙ Michele PANGIA ∙ Stefania PAOLOTTI ∙
Fausto PARENTE ∙ Carmelo PARPIGLIA ∙ Pietro PASQUALE ∙ Enrico
PATETE ∙ Antonio PATRIARCA ∙ Gennaro PELLECCHIA ∙ Luigi
PERILLI ∙ Enrico PERRETTA ∙ Ivan PERRIERA ∙ Pietro PERRINO ∙
Carmine PERUGINI ∙ Leo PESCE ∙ Michele PETRAROIA ∙ Giuseppe
PETRECCA ∙ Gabriele PETRELLA ∙ Antonio PETRUCCIOLI
Arcangelo PETTA ∙
Claudio PIACCI ∙ Michele PICCIANO ∙ Carmine PICCIOLINO ∙
Mario PIETRACUPA ∙ Fausto POMPEO ∙ Enzo PONTARELLI ∙ Domenico
PORFIDO ∙ Pasquale PORFILIO ∙ Silvio POTENTE ∙ Donato POZZUTO
∙ Donato PREZIOSO ∙ Italo PUCACCO ∙ Alfredo PUNTILLO ∙
Giovanni QUICI ∙ Mario RAGNI ∙ Antonio RAGO ∙ Giuseppe RATENI
∙ Carla RAVELLI ∙ Maria Carmela RICCI ∙ Lucio RICCI ∙
Elisabetta RICCI ∙ Giuseppe RISI ∙ Francesco ROBERTI ∙
Ermenegildo ROBUSTINI
Cristiano ROCCO ∙
Nicola E. ROMAGNUOLO (Nico) ∙ Massimo ROMANO ∙ Lorenzo ROSSI ∙
Pierluigi ROSSI ∙ Assunta ROSSI ∙ Giuseppe ROSSI ∙ Giuseppe
RUSSI ∙ Matteo RUSSO ∙ Stefano SABATINI ∙ Giuseppe SABUSCO ∙
Lorenzo SALLUSTIO ∙ Giovanni SALVATORE ∙ Vincenzo SALZANO ∙
Giancarmine SANTAGAPITA ∙ Roberto Salvatore SANTONE ∙ Franco
SASSANO ∙ Piero SASSI ∙ Massimiliano SCARABEO ∙ Giuseppe
Luciano SCARANO ∙ Michele SCASSERRA ∙ Danilo SIMEONE
Nicola SIMONETTI
∙ Virgilio SPINA ∙ Giuseppe STINZIANI (Zenone) ∙ Gino TACCONE
∙ Maria Grazia TAGLIAFERRI ∙ Marco TAGLIAFERRI ∙ Ottavio
TAMBURRI ∙ Riccardo TAMBURRO ∙ Roberto TAVANIELLO ∙ Antonio
TEDESCHI ∙ Cosmo TEDESCHI ∙ Luigi Pardo TERZANO (Gino) ∙
Biagio TESTA ∙ Michele TESTA ∙ Giuseppe Antonio TODARO ∙
Francesco TOTARO ∙ Marcello TRAINI ∙ Claudio TRAVAGLINI ∙
Gianluca TREVISONNO ∙ Francesco TUFANO ∙ Giuseppe TULLO ∙
Antonio TURDÒ
Lucia Samantha
URBANO ∙ Paolo VACCA ∙ Giovanni VACCONE ∙ Franco VALENTE ∙
Nicola VALENTINO ∙ Giuseppe VALLETTA ∙ Ilaria VARIANESE ∙
Angelo VARRIANO ∙ Luigi VELARDI ∙ Pietrantonio VENDITTI ∙
Annarita VENDITTI ∙ Giuseppina VERGALLO ∙ Giuseppe Antonio VINCELLI
∙ Laura VINCELLI ∙ Gianfranco VITAGLIANO ∙ Gaetano VITI ∙
Tonino VITONE ∙ Luigi ZACCARDELLI ∙ Luigi ZAPPONE ∙ Francesco
ZARRELLI ∙ Gennaro ZICCARDI (Rino) ∙ Antonio ZURLO