LEGGE 23 FEBBRAIO 1995, N. 43

Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario

Art. 7

Non sono ammesse all’assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, nell’intera regione, meno del 3 per cento dei voti validi, a meno che sia collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale del 5 per cento.

 

 

 

LEGGE 17 FEBBRAIO 1968, N. 108

Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale

Art. 15

Operazioni dell’ufficio centrale circoscrizionale

e dell’ufficio centrale regionale

     1.    L’ufficio centrale circoscrizionale, costituito a norma del precedente articolo 8, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull’assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, a richiesta del presidente dell’ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all’ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

     2.    Ultimato il riesame, il presidente dell’ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell’ufficio medesimo - verrà allegato all’esemplare del verbale di cui al penultimo comma del presente articolo.

     3.    Compiute le suddette operazioni, l’ufficio centrale circoscrizionale:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale, nonché la cifra elettorale di ciascuna lista regionale. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del primo comma, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

 

 

b) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell’effet­tuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente.

Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.

Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore.

I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale;

c) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di candidati;

 

 

d) comunica all’ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residui; comunica altresì la cifra elettorale di ciascuna lista regionale;

e) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del citato primo comma, ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;

f) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l’ordine di presentazione nella lista.

     4.    Il presidente dell’ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall’ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dalla lettera f) del precedente comma, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

     5.    Di tutte le operazioni dell’ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale.

     6.    Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell’ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell’ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta.

     7.    Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

     8.    L’ufficio centrale regionale, costituito a norma dell’articolo 8, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali:

1) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;

2) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;

3) procede alla assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi indicati al numero 1). A tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nel­l’ef­fet­tuare la divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale.

     9.    Divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati. A parità anche di questi ultimi si procede a SOR TEGG IO.

 10.    I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.

 11.    Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero già stati tutti proclamati eletti dall’ufficio centrale circoscrizionale, l’ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un’altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.

 

 

 

 12.    L’ufficio centrale regionale procede al riparto della restante quota di seggi.

 13.    A tal fine effettua le seguenti operazioni:

1) determina in primo luogo la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna lista regionale, sommando le cifre elettorali ad essa attribuite ai sensi del terzo comma, lettera a); individua altresì il totale dei seggi assegnati ai sensi dei commi precedenti al gruppo di liste o ai gruppi di liste provinciali collegati a ciascuna lista regionale;

2) individua la lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale;

3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi pari o superiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, proclama eletti i primi candidati compresi nella lista regionale fino alla concorrenza del 10 per cento dei seggi assegnati al consiglio; i restanti seggi da attribuire ai sensi del presente comma sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2). A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali in questione per il numero dei seggi da ripartire; nel­l’ef­fet­tua­re l’o­pe­ra­zio­ne, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al decimo e undicesimo comma, ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio ai sensi del decimo comma. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all’assegnazione di seggi, l’attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria;

4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi inferiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, assegna tutta la quota dei seggi da attribuire ai sensi del presente comma alla lista regionale in questione;

5) proclama quindi eletti tutti i candidati compresi nella lista regionale. Qualora alla lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, i seggi residui sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale. I seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali e attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo;

6) verifica quindi se la cifra elettorale regionale conseguita dalla lista regionale di cui al numero 2) sia pari o superiore al 40 per cento del totale dei voti conseguiti da tutte le liste regionali;

7) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dalla lista regionale e dai gruppi di liste provinciali ad essa collegate sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all’unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi del numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo;

8) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) abbia dato esito positivo, effettua le operazioni di cui al numero 7) sostituendo alla percentuale del 55 per cento quella del 60 per cento.

 14.    Nei casi di cui ai numeri 7) e 8) del comma precedente, i seggi assegnati al consiglio ai sensi del­l’ar­ticolo 2 sono aumentati in misura pari all’ulteriore quota di seggi assegnati ai sensi dei predetti numeri.

 

Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1

Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni

 

Art. 5.

Disposizioni transitorie

1.     Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tre­di­ce­simo comma dell'articolo 15 della legge 17.2.68, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23.2.95, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Uf­fi­cio centrale regionale procede al­l'at­tri­bu­zio­ne di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.

2.     (...)

 

 

 15.    Nel caso in cui più gruppi di liste provinciali siano collegati alla lista di cui al numero 2) del tredicesimo comma, l’ufficio centrale regionale compila altresì la graduatoria per le eventuali surroghe dei candidati ai sensi del terzo comma dell’articolo 16. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuno dei gruppi di liste provinciali di cui al periodo precedente successivamente per 1, 2, 3, 4 … sino a concorrenza dei candidati proclamati eletti nella lista regionale e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei candidati eletti, disponendoli in una graduatoria decrescente. Tale graduatoria viene utilizzata per le eventuali surroghe di cui al terzo comma dell’articolo 16.

 16.    L’ufficio centrale regionale comunica agli uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai precedenti commi.

 17.    Di tutte le operazioni dell’ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è consegnato alla presidenza provvisoria del consiglio regionale nella prima adunanza del consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l’altro è depositato nella cancelleria della corte di appello o, per il Molise, del tribunale.

 18.    Per ogni lista della circoscrizione alla quale l’ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l’ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.

Art. 16

Surrogazioni

 1.   Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l’ultimo eletto.

 2.   La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del consigliere proclamato a seguito dell’attribuzione fatta dall’ufficio centrale regionale.

 3.   Nel caso in cui si renda necessaria per qualsiasi causa la sostituzione di un consigliere proclamato eletto nella lista regionale, il seggio è attribuito al primo dei candidati non eletti inclusi nella lista regionale e, qualora questa abbia esaurito i propri candidati, al gruppo di liste contrassegnate dallo stesso contrassegno secondo la graduatoria di cui al quindicesimo comma dell’articolo 15. Il seggio spettante al gruppo di liste viene quindi assegnato alla circoscrizione secondo le disposizioni di cui al decimo e all’undicesimo comma del medesimo articolo. Nella circoscrizione il seggio è attribuito al candidato che nella lista segue immediatamente l’ultimo eletto.

 

 

 

   

 

 

 

PREFERENZE

(in grassetto gli eletti)

 

 

 

 

 

. .

~

. . .  S I M U L A Z I O N I  . . .

. . .

 

 

17 + 4

Non sono pochi coloro i quali ritengono che sulla base della normativa vigente si sarebbe dovuto votare per eleggere 4 seggi nel maggioritario (il presidente più 3) e conseguentemente 17 seggi nel proporzionale (12 nella circoscrizione di Campobasso e 5 in quella di Isernia) anziché 5 nel maggioritario (il presidente più 4) e 16 nel proporzionale (12 Cb + 4 Is) come invece è avvenuto. A sostegno di questa tesi sta senza dubbio il dato incontestabile che il presidente della giunta regionale è un membro del consiglio regionale e non un’entità avulsa, come potrebbe far supporre una lettura naif dell’art. 14, comma 1, lettera a), del Decreto legge n. 138 del 13.8.2011 (manovra finanziaria bis), che ha “suggerito” alle regioni la riduzione del numero dei consiglieri.

Si riportano qui sotto la composizione del consiglio regionale molisano che deriverebbe da tale interpretazione e i relativi schemi di calcolo. Le differenze rispetto al risultato ufficiale si traducono sostanzialmente: 1) nell’elezione a consigliere del candidato Domenico Di Nunzio (secondo nella graduatoria delle preferenze della lista provinciale campobassana “Partito democratico”) non più come surrogante del quinto componente (mancante) del listino maggioritario “Il Molise di tutti” (candidato presidente Paolo Di Laura Frattura) ma in quanto la lista provinciale campobassana “Partito democratico” otterrebbe due seggi anziché uno; 2) nell’attribuzione alla circoscrizione di Isernia anziché a quella di Campobasso del seggio ottenuto dal gruppo di liste provinciali “Italia dei valori” collegato al candidato presidente Paolo Di Laura Frattura con conseguente elezione a consigliere regionale di Cosmo Tedeschi, candidato col maggior numero di preferenze nella lista provinciale isernina, in luogo di Cristiano Di Pietro, candidato col maggior numero di preferenze nella lista provinciale campobassana; 3) nell’attribuzione alla circoscrizione di Isernia anziché a quella di Campobasso del secondo dei due seggi ottenuti dal gruppo di liste provinciali “Movimento 5 stelle” collegato al candidato presidente Antonio Federico con conseguente elezione a consigliere regionale di Andrea Greco, candidato col maggior numero di preferenze nella lista provinciale isernina, in luogo di Patrizia Manzo, piazzatasi al secondo posto nella graduatoria delle preferenze della lista provinciale campobassana.

rds

 

   

 

 

 

 

elaborazioni di Roberto Di Sario

 

 

 

   

 

 

24 + 6

Non basta. Vi è chi, con argomenti non sempre inconsistenti (uno per tutti, la competenza statutaria per quanto riguarda la fissazione del numero dei componenti del consiglio regionale), addirittura sostiene che si sarebbe dovuto votare per trenta consiglieri, come in passato. Per questa teoria, che è indubbiamente la più ardita e temeraria fra quelle “alternative” e a cui sarebbe facile opporre la vigenza dell’art. 2, comma 3 (quarto periodo) del Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, si riporta qui, a beneficio dei più curiosi, soltanto la composizione del consiglio che ne sarebbe conseguita. Si tenga presente che, in tale ipotesi, nella circoscrizione campobassana una lista con soli quattro candidati come “Noi per il Molise” non avrebbe potuto prendere parte alla competizione.

rds

 

6213

per osservazioni, chiarimenti ecc.

 


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